Regolamento
TITOLO I – PROCEDURE ELETTORALI NELLE ASSEMBLEE REGIONALI
Art.1 – Elezione dei Consiglieri Nazionali attribuiti
1.1 L'assemblea regionale, o della provincia autonoma, per la elezione dei Consiglieri Nazionali è convocata con delibera del Comitato Regionale diramata a tutte le Pro Loco iscritte e comunicata per conoscenza all'UNPLI almeno dieci giorni prima della data di svolgimento per permettere l’invio di un proprio rappresentante.
1.2 Possono partecipare a detta assemblea, con diritto di voto, tutte le Pro Loco in possesso dei requisiti di cui all'art. 24.4 dello Statuto. L’elettorato sia attivo che passivo deve rispondere al requisito biennale di regolarità associativa.
1.3 L'assemblea, quale suo primo atto, elegge fra i partecipanti il proprio ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un numero adeguato di scrutatori.
1.4 L'assemblea procede alla elezione dei Consiglieri Nazionali spettanti al Comitato Regionale nel numero determinato e ufficialmente comunicato dal Presidente Nazionale.
1.5 Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura specificando di rappresentare una Pro Loco nelle condizioni di cui all'articolo 24.4 dello Statuto.
1.6 La dichiarazione di cui al comma precedente va sottoscritta congiuntamente dal candidato e dal Presidente della Pro Loco.
1.7 Al termine delle operazioni di voto verrà resa pubblica la graduatoria nella quale non saranno presenti i candidati che non hanno raggiunto almeno il 5% - cinque per cento - dei voti validi con arrotondamento decimale all’unità superiore.
1.8 Risultano eletti il candidato o i candidati che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità prevale il rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all'UNPLI o in difetto per sorteggio; i non eletti, nell’ordine, potranno sostituire gli eletti in caso di successive surroghe.
1.9 Il verbale della seduta, contenente la graduatoria di voto e l’elenco delle Pro Loco associate che hanno partecipato alla votazione, deve pervenire al Presidente Nazionale almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea Nazionale. L’adempimento è assolto attraverso l’anticipo del verbale tramite fax e posta elettronica e trasmettendo gli originali tramite servizio postale.
1.10 Qualora la graduatoria regionale risultasse esaurita alla necessità di ulteriori surroghe, il Presidente Nazionale comunicherà al Presidente Regionale la necessità di convocare un’Assemblea regionale suppletiva che dovrà avere svolgimento entro trenta giorni dalla richiesta.
1.11 La documentazione relativa all’assemblea regionale suppletiva dovrà essere trasmessa entro i quindici giorni successivi allo svolgimento della stessa con le medesime formalità di cui al precedente 1.9.
1.12 I Consiglieri surroganti saranno insediati alla prima riunione utile del Consiglio Nazionale successiva alla loro elezione e saranno ratificati dalla prima Assemblea Nazionale utile.
1.13 Eventuali irregolarità emerse nel corso dell’Assemblea Regionale vanno denunciate, pena inammissibilità del ricorso, entro due giorni dalla data di svolgimento esclusivamente al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deve decidere entro i successivi tre giorni; il ricorso deve essere inoltrato tramite fax, seguito da invio per posta elettronica, direttamente all’UNPLI, sede nazionale.
Art.2 – Elezione dei Delegati all’Assemblea Nazionale
2.1 L'assemblea regionale, o della provincia autonoma, per l’elezione dei Delegati alla Assemblea Nazionale è convocata con delibera del Comitato Regionale diramata a tutte le Pro Loco iscritte e comunicata per conoscenza all'UNPLI almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea regionale per potere inviare un proprio rappresentante.
2.2 Possono partecipare a detta assemblea, con diritto di voto, tutte le Pro Loco in possesso dei requisiti di cui all'art. 24.4 dello Statuto; a tale proposito i Presidenti dei Comitati Regionali dovranno far pervenire, almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea Nazionale su modulistica fornita dall'UNPLI, l'elenco delle Pro Loco associate con il versamento delle relative quote, farà fede il timbro postale o il fax.
2.3 L'assemblea, quale suo primo atto, elegge fra i partecipanti il proprio ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un numero adeguato di scrutatori.
2.4 L'assemblea procede alla elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale in ragione di uno ogni dieci Pro Loco iscritte, o frazione di detto numero superiore a cinque, usando come base di calcolo il minore fra il numero delle Pro Loco ufficialmente iscritte al 31 dicembre dell'anno precedente e quello ufficiale rilevato prima dell'inizio delle operazioni di voto; l’elettorato sia attivo che passivo deve rispondere al requisito biennale di regolarità associativa.
2.5 Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura specificando di rappresentare una Pro Loco nelle condizioni di cui all'articolo 24.4 dello Statuto.
2.6 Risultano eletti quei candidati che hanno ricevuto più preferenze ed in caso di parità prevale il rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all'UNPLI o in difetto per sorteggio; i primi non eletti saranno considerati supplenti e potranno sostituire gli effettivi in caso di formale rinuncia degli stessi.
2.7 L'elenco dei Delegati eletti, nonché il verbale della seduta, devono pervenire al Presidente Nazionale almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea Nazionale. La documentazione deve pervenire via e-mail e per fax.
2.8 Eventuali irregolarità emerse nel corso dell’Assemblea Regionale vanno denunciate, pena inammissibilità del ricorso, entro due giorni dalla data di svolgimento esclusivamente al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deve decidere entro i successivi tre giorni; il ricorso deve essere inoltrato tramite fax, seguito da invio per posta elettronica, direttamente all’UNPLI, sede nazionale.
TITOLO II – PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI
Art.3 – Assemblea per modifiche statutarie
Tutti i Delegati si intendono formalmente convocati per l’Assemblea Nazionale all’atto della loro elezione.
Eventuali emendamenti alla proposta di Statuto vanno presentati, unicamente in forma scritta, entro dieci giorni prima dell’Assemblea.
Sono ammissibili unicamente gli emendamenti presentati da Delegati regolarmente accreditati dalla commissione verifica poteri.
E’ autorizzato al ricevimento degli emendamenti esclusivamente il Segretario Generale che annoterà le modalità di ricezione degli stessi.
Gli emendamenti, su specifico modulo, devono contenere l’esatta formulazione del nuovo testo e l’indicazione delle parti che vanno eventualmente a sostituire nonché la loro precisa ed univoca collocazione nella proposta di Statuto.
Ogni singolo emendamento non potrà riguardare più di uno specifico articolo della proposta di Statuto salvo che non riguardi le correzioni tecniche in casi di rimandi.
Saranno considerati come non presentati gli emendamenti non conformi, in tutto o in parte, ai precedenti punti.
Successivamente alla illustrazione generale della proposta di Statuto verrà aperta la prima sessione degli interventi riservata alla presentazione degli emendamenti e verrà comunicato il tempo massimo assegnato ad ogni singolo oratore.
Ogni emendamento ammissibile verrà pubblicamente illustrato a cura del firmatario. In caso di assenza del proponente l’emendamento si intende ritirato.
Ad ogni illustrazione faranno seguito eventuali rilievi tecnici.
Presentato l’emendamento, il Presidente porrà in votazione l’accoglimento o il rigetto di ogni singolo emendamento.
Il testo dello Statuto, quale risulterà dopo eventuali emendamenti accolti, verrà posto in votazione nel suo complesso.
É facoltà del Presidente togliere la parola ad ogni oratore, dopo averlo ammonito circa il superamento del tempo assegnato.
Trattandosi di variazioni statutarie il Presidente verrà in Assemblea esplicitamente autorizzato ad adottare tutte le iniziative che si rendessero necessarie per il successivo deposito dell’atto presso il notaio prescelto e per la regolarità delle procedure.
Art.4 – Assemblea elettiva
4.1 L'Assemblea Nazionale Elettiva è indetta, con preavviso minimo di 90 giorni, con delibera del Consiglio Nazionale da diramare a tutti i Comitati Regionali per la opportuna informativa alle Pro Loco di competenza.
4.2 Il Consiglio Nazionale, con atto successivo, insedia la Commissione verifica poteri composta da un Presidente e due o più componenti.
4.3 La convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, l'ordine del giorno.
4.4 Tutti i Delegati si intendono formalmente convocati per l’Assemblea Nazionale all’atto della loro elezione.
4.5 Nella medesima assemblea ogni candidato potrà presentare una sola ed unica candidatura pena l’ineleggibilità del candidato che fosse incorso in tale situazione.
4.6 Tutte le votazioni riferite a persone debbono essere effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, ai sensi dell’articolo 24.3 dello Statuto, mediante schede appositamente predisposte.
4.7 La disposizione delle candidature sulle schede viene stabilita secondo l'ordine alfabetico dei candidati.
4.8 Le schede sono bloccate: la cancellazione o l'aggiunta di nominativi invalidano la scheda.
4.9 Ogni elettore non può esprimere più di una preferenza in ogni elezione.
4.10 Nel caso che vi sia un unico candidato l’elezione potrà avvenire anche per acclamazione.
4.11 L'Assemblea Nazionale Elettiva è inizialmente e provvisoriamente presieduta dal Presidente del Comitato Regionale UNPLI territorialmente competente che provvede alla verifica della sua validità statutaria.
4.12 L'Assemblea Nazionale Elettiva, quale suo primo atto, elegge fra i partecipanti il proprio ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, scelti tra i soci delle Pro Loco che non abbiano candidati candidate a cariche elettive.
4.13 Subito dopo l’elezione dell’ufficio di presidenza, l’Assemblea Nazionale nomina il seggio elettorale, composto da un Presidente, un Segretario ed un numero dispari adeguato di scrutatori (da 3 a 9), scelti tra soci di Pro Loco affiliate all’UNPLI che non abbiano candidati a cariche elettive.
4.14 I seggi vanno assegnati ai candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, in caso di parità prevale il rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all'UNPLI o, in subordine alla maggiore età anagrafica.
4.15 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.
4.16 Tutte le cariche devono essere rinnovate allo scadere del quadriennio, anche se la carica è stata acquisita nel corso dello stesso.
4.17 Chi è eletto ad una carica sociale decade dal proprio mandato qualora non risulti più associato a una Pro Loco iscritta all'UNPLI di cui ne abbia anche la rappresentanza.
4.18 Entro la fine del mese di marzo chiunque ricopra una carica sociale dovrà depositare presso la Segreteria Generale un’attestazione da cui risulti, per l’anno in corso, sia la propria personale regolare posizione associativa presso la Pro Loco di appartenenza che la regolare iscrizione della stessa all’UNPLI.
4.19 Il Presidente dell'Assemblea Nazionale Elettiva proclama ufficialmente tutti gli eletti.
4.20 Eventuali irregolarità emerse nel corso dell'Assemblea Nazionale Elettiva vanno denunciate, pena inammissibilità del ricorso, entro una settimana dalla data di svolgimento al Presidente Nazionale uscente che le trasmetterà entro le successive 48 ore al Collegio Nazionale dei Probiviri competente che dovrà obbligatoriamente esprimere, sentite le parti in causa, la propria decisione entro dieci giorni.
4.21 Il Collegio Nazionale dei Probiviri competente è quello neo eletto salvo il caso che le irregolarità denunciate riguardino irregolarità dell'Assemblea o lo riguardino direttamente nella sua collegialità o nelle persone di propri componenti; in tale ultima particolare situazione sarà il precedente Collegio ad emettere la decisione.
TITOLO III – MODALITÁ PER LE ELEZIONI ASSEMBLEARI
Art.5 – Elezione del Presidente Nazionale
5.1 I requisiti per la candidatura a Presidente dell’UNPLI sono espressamente regolati dallo specifico capitolo del Regolamento assembleare.
5.2 Le candidature a Presidente Nazionale, redatte su apposita modulistica predisposta dalla Segreteria Nazionale dell’UNPLI e allegata al presente Regolamento sotto la lettera A devono pervenire sia al Presidente Nazionale uscente che a quello Regionale di appartenenza almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea Nazionale accompagnate da autocertificazioni che attestino la regolarità del rapporto associativo sia nell'anno precedente sia in quello in corso.
5.3 Le candidature pervenute in maniera difforme non saranno prese in considerazione.
5.4 In caso di decadenza, di dimissioni o di impedimento definitivo intervenuto durante il corso del mandato si dovrà procedere, con apposita Assemblea Nazionale da convocarsi entro novanta giorni, a eleggere il nuovo Presidente.
Art.6 – Elezione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Probiviri
6.1 Possono candidarsi alle cariche dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri dell'UNPLI tutti i Soci, in godimento dei diritti civili e politici, di Pro Loco regolarmente iscritte all'UNPLI.
6.2 Le candidature per i suddetti Organi Collegiali Nazionali, redatte su apposita modulistica predisposta dal Segretario Generale dell’UNPLI e allegata al presente Regolamento sotto la lettera B, devono pervenire sia al Presidente Nazionale che a quello Regionale di appartenenza almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea Nazionale Elettiva accompagnate da autocertificazioni che attestino la regolarità del rapporto associativo sia nell'anno precedente sia in quello in corso.
6.3 Le candidature pervenute in maniera difforme non saranno prese in considerazione.
6.4 In caso di decadenza o di dimissioni durante il corso del mandato, i decaduti o dimessi sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive graduatorie. Se le decadenze o dimissioni raggiungono il numero dei componenti originariamente eletti si deve procedere a elezioni per il rinnovo dell'organo collegiale mediante Assemblea Nazionale da convocarsi entro 90 giorni con le modalità previste dallo Statuto.
TITOLO IV – PROCEDURE PER LE ELEZIONI IN SENO AGLI ORGANI COLLEGIALI
Art.7 – Elezione del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva
7.1 Il Presidente entro sette giorni dalla sua elezione deve comunicare al Segretario Generale uscente la composizione della Giunta indicando il Vice Presidente che intende proporre alla approvazione del Consiglio, unitamente alla accettazione della candidatura e alle dimissioni dalla carica ricoperta degli eventuali componenti che risultassero incompatibili, al fine di consentire la loro sostituzione.
7.2 Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente, avvalendosi del Segretario Generale uscente, in un periodo compreso fra un minimo di venti giorni ed un massimo di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
7.3 Lo svolgimento del Consiglio Nazionale deve avvenire comunque entro quaranta giorni dall'elezione.
7.4 La convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.
7.5 Termine minimo di convocazione giorni dieci.
7.6 Il Consiglio Nazionale di nuova costituzione è presieduto dal Presidente che provvede alla verifica e validità statutaria della composizione.
7.7 Quale suo primo atto il Consiglio Nazionale deve provvedere alla nomina di almeno tre scrutatori per la elezione delle cariche sociali.
7.8 Il Consiglio provvede, con separate votazioni a scrutinio segreto, alla elezione del Vice Presidente e dei singoli componenti della Giunta Esecutiva sulla base della proposta dal Presidente.
7.9 Per l’elezione è sufficiente la maggioranza semplice.
7.10 La Giunta Esecutiva si intende eletta al raggiungimento del numero minimo di componenti così come indicato dall’articolo 11.2 dello Statuto.
7.11 In caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria, si renderà necessario un rinvio della seduta che non potrà essere maggiore di giorni dieci. Rivelandosi inconcludente anche la successiva seduta si dovrà procedere alla convocazione dell’Assemblea per la rielezione del Presidente Nazionale. Il Presidente uscente rimarrà in carica unicamente per il disbrigo degli affari correnti.
7.12 Il Presidente Nazionale nomina il Segretario Generale che assume immediatamente le sue funzioni rilevando il Segretario Generale uscente.
7.13 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.
7.14 In caso di decadenza o di dimissioni del Presidente si procederà a nuova elezione nei termini e con le modalità dell'articolo 12.7 e 12.8 dello Statuto.
7.15 In caso di decadenza o di dimissione degli altri componenti durante il corso del mandato, il Presidente proporrà al Consiglio la loro sostituzione nella prima convocazione successiva all’evento, secondo le modalità del presente Regolamento.
Art.8 – Elezione del Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Presidente Nazionale del Collegio dei Probiviri
8.1 Nella seduta di insediamento, ordinariamente da effettuarsi dopo la proclamazione degli eletti nella stessa sede assembleare e comunque entro il termine massimo di sette giorni, il primo degli eletti, e a parità di voti il più anziano di età, provvede alla verifica della regolare composizione del singolo Collegio.
8.2 Il Presidente del Collegio viene eletto fra i componenti effettivi del Collegio stesso.
8.3 Ciascun candidato deve sottoscrivere la propria dichiarazione di disponibilità a concorrere alla elezione.
8.4 Tutte le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto mediante schede.
8.5 Ogni elettore potrà esprimere un'unica preferenza.
8.6 Hanno pari dignità di voto sia i componenti effettivi che quelli supplenti.
8.7 L’elezione del Presidente dei due Collegi avviene a maggioranza semplice.
8.8 Ad elezione del Presidente avvenuta, lo stesso assume la presidenza dei lavori del rispettivo Collegio Nazionale.
8.9 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.
8.10 In caso di decadenza o di dimissioni di un componente effettivo del Collegio gli subentrerà il componente supplente che ha ricevuto maggiori preferenze o, in caso di parità, il più anziano di età.
8.11 Il Collegio sarà da considerare comunque integro fino a quando sarà composto da almeno i propri componenti effettivi.
8.12 Al superamento di due sostituzioni di componenti, il Collegio sarà considerato integralmente decaduto e sarà cura del Presidente dell'UNPLI convocare l'Assemblea Nazionale per la conseguente elezione.
TITOLO V – PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE E TRATTAZIONE DEI RICORSI AL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
Art.9 - Ricorsi
9.1 I ricorsi vanno presentati esclusivamente in forma scritta a firma autografa dei soggetti di cui all’articolo 14.3 dello Statuto entro il termine massimo di trenta giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del fatto che origina il ricorso.
9.2 Il ricorso deve contenere, pena nullità, lo specifico riferimento alla situazione dell’articolo 14.3 dello Statuto cui si riferisce.
9.3 I ricorsi vanno trasmessi al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri tramite lettera raccomandata A.R. e copia degli stessi va inviata tramite posta ordinaria per conoscenza al Presidente dell’UNPLI.
9.4 Al Presidente del Collegio è attribuita espressamente la facoltà di compiere un primo sommario esame per verificare l’ammissibilità del ricorso o il suo rigetto.
9.5 In caso di esito positivo dell’istruttoria il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri convocherà senza indugio gli altri componenti del Collegio al fine di addivenire al più presto, e comunque entro il termine di novanta giorni previsto dall’articolo 14.5 dello Statuto, alla relativa decisione.
9.6 Sia gli eventuali rigetti dei ricorsi che le decisioni relative a quelli accolti dovranno essere notificate al ricorrente tramite raccomandata A.R. contenente le adeguate motivazioni; copia della notifica va inviata tramite posta ordinaria per conoscenza al Presidente dell’UNPLI.
9.7 Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri sono inappellabili e quindi definitive.
TITOLO VI – NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO
Art.10 - Regolare svolgimento delle sedute degli Organi collegiali
10.1 Salvo i casi di urgenza contemplati dallo Statuto, tutte le convocazioni avvengono con un preavviso minimo di giorni dieci.
10.2 Ogni modifica dell'ordine della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere oggetto di formale approvazione preliminare.
10.3 Ogni componente ha diritto ad un solo intervento della durata, di norma, non superiore a cinque minuti su ogni singolo punto in discussione. Il diritto di replica è concesso dal Presidente.
10.4 Alla conclusione degli interventi, e immediatamente prima della votazione, ogni componente ha diritto ad effettuare una dichiarazione di voto di durata, di norma, non superiore a due minuti.
10.5 La trattazione di nuovi argomenti, o l'approfondimento di situazioni non di interesse generale, va affrontata dopo l'esaurimento dell'ordine del giorno compatibilmente con le disponibilità oggettive.
10.6 Tutti i componenti sono tenuti alla presenza per l'intera durata dei lavori evitando di turbare il regolare svolgimento degli stessi con arrivi in ritardo o partenze anticipate.
10.7 Le sedute vengono sospese al venire meno del numero legale salvo continuarle al ripristino dello stesso. Trascorsi venti minuti di interruzione il Presidente ha facoltà di dichiarare definitivamente chiusa la seduta.
10.8 Ogni componente degli Organi Collegiali ha il diritto di chiedere al Segretario Generale di inserire agli atti di documenti esclusivamente redatti in forma scritta. Tali documenti devono essere inerenti esclusivamente al verbale della seduta precedente o agli argomenti di cui è prevista la discussione.
10.9 Le richieste di inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno della riunione successiva vanno formalmente presentate al Presidente con tempistiche compatibili alla formazione dello stesso ed alla sua notifica.
10.10 Di tutti i termini previsti dal regolamento farà fede il timbro postale di partenza, la ricevuta sottoscritta dal destinatario, o la trasmissione via fax.
Art.11 - Principi per la regolarità e validità delle delibere
11.1 Salvo quanto disposto dagli articoli dello Statuto n. 9, relativamente alla Assemblea Nazionale, e n. 10, relativamente al Consiglio Nazionale, le riunioni degli altri organi collegiali sono validamente costituite con almeno la metà più uno dei componenti effettivi.
11.2 Le delibere sono valide se ottengono la maggioranza semplice dei voti validi espressi dai votanti senza tenere conto delle astensioni.
11.3 In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Art.12 – Quote associative annuali
12.1 Tutti i Comitati Regionali devono essere titolari di conto corrente postale o bancario sul quale fare effettuare il versamento delle quote associative di tutte le Pro Loco ricadenti nel proprio territorio.
12.2 Il Comitato Regionale è l’unico soggetto cui è consentito maggiorare la quota associativa annuale ai sensi dell’articolo 3, co.2, dello Statuto; il Consiglio Nazionale, all’atto della determinazione della relativa entità, potrà stabilire limiti alla facoltà di maggiorazione riconosciuta ai singoli Comitati Regionali.
12.3 Tutte le ulteriori somme aggiuntive eventualmente richieste alle Pro Loco da altre strutture periferiche non potranno mai essere considerate quote associative obbligatorie per ottenere o rinnovare l’associazione all’UNPLI.
12.4 I Comitati Regionali dovranno trasmettere alla sede nazionale tutte le quote associative introitate nel termine inderogabilmente indicato nella fine del mese successivo a quello della riscossione; in caso di contestazioni faranno fede unicamente le date di versamento riportate nei singoli bollettini postali o nelle disposizioni di bonifico.
12.5 I rinnovi associativi effettuati dalle Pro Loco nel secondo semestre o comunque trasmessi dai Comitati Regionali dopo il 31 luglio di ogni anno sono soggetti ad una maggiorazione del 50% - cinquantapercento; tale maggiorazione non si applica alle Pro Loco associate per la prima volta.
12.6 L’obbligo di trasmissione delle quote associative si intende assolto unicamente con la trasmissione congiunta e nei termini precedentemente indicati dell’elenco delle Pro Loco cui si riferisce il versamento redatto in formato elettronico su modulistica approvata.
12.7 E’ espressamente vietato riscuotere o trasmettere quote associative con mezzi diversi dal bollettino postale o dal bonifico bancario; sono eccezionalmente ammesse operazioni cumulative concretizzate nella medesima giornata purché effettuate nel primo giorno feriale utile.
12.8 E’ facoltà dell’UNPLI pubblicare on-line l’elenco delle Pro Loco in regola con i versamenti indicando in modo esplicito la data a cui lo stesso é aggiornato.
Art.13 – Allineamento della scadenza dei mandati dell’intera struttura periferica e formazione dei dirigenti
13.1 Tutti i mandati degli Organi periferici di cui all’articolo 6 dello Statuto devono essere rinnovati nello stesso periodo per effetto del combinato disposto degli articoli 6.5 e 4.2 dello Statuto.
13.2 I rinnovi dei Consigli Regionali dovranno avvenire in tempi utili e comunque prima dello svolgimento dell’Assemblea Nazionale chiamata ad eleggere il Consiglio Nazionale; analogamente, i rinnovi degli altri organi periferici dovranno avvenire prima del rinnovo dell’organo gerarchicamente superiore.
13.3 Allo scadere del quadriennio tutte le cariche elettive degli organi centrali e di quelli periferici dell’UNPLI devono essere rinnovate anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso.
13.4 All’atto della candidatura a ricoprire incarichi sia negli organi centrali che periferici dell’UNPLI va sottoscritto il formale impegno alla frequenza obbligatoria dello specifico corso di formazione per i nuovi dirigenti e del corso annuale di aggiornamento indicato da espressa delibera del Consiglio Nazionale.
13.5 Il corso di formazione per i nuovi dirigenti, al termine del quale verrà rilasciata una specifica attestazione abilitante, dovrà avere luogo entro sei mesi dalla avvenuta elezione e il mancato conseguimento dell’abilitazione comporterà il deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri.
13.6 La mancata sottoscrizione dell’impegno formale alla frequenza comporta la ineleggibilità del candidato mentre la mancata frequenza ai corsi obbligatori comporta la necessità del recupero entro sei mesi pena la decadenza dall’incarico ricoperto con conseguente surroga.
Art.14 – Armonizzazione degli adempimenti
14.1 Tutti i bilanci sia preventivi che consuntivi dovranno essere redatti su modello conforme scaricabile dal sito dell’UNPLI.
14.2 Le domande di adesione all’UNPLI, o di rinnovo, dovranno essere redatte su modulo unico scaricabile dal sito UNPLI.
14.3 Tutti gli statuti degli organi periferici dell’UNPLI devono essere conformati ai contenuti dello Statuto Nazionale e del Regolamento Elettorale dallo stesso previsto all’articolo 9.4 lettera i).
14.4 Per analogia a quanto previsto per il Presidente Nazionale, i Presidenti degli Organi periferici di cui all’articolo 6.1 dello Statuto possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.
14.5 I Presidenti degli Organi periferici dell’UNPLI vanno eletti direttamente dalle rispettive assemblee.
Art.15 – Incompatibilità
15.1 le presunte situazioni di incompatibilità vanno segnalate al Presidente dell’Organo relativo che contesterà gli addebiti all’interessato con almeno dieci giorni di preavviso rispetto alla prima riunione utile nella quale la situazione verrà discussa in modo da poter valutare le controdeduzioni.
15.2 Ad incompatibilità accertata, l’interessato dovrà, nel tempo massimo di dieci giorni, fare pervenire le determinazioni assunte per rimuovere l’incompatibilità.
15.3 Decorso inutilmente tale termine sarà automaticamente pronunciata la decadenza inappellabile dalla carica ricoperta e verranno avviate le procedure per la conseguente surroga.
Art.16 – Rimborsi
16.1 Al fine di potere consentire la redazione corretta del bilancio consuntivo annuale, tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute dagli Organi Centrali dell’UNPLI, nonché di qualsiasi credito non assistito da fattura vantato da altri soggetti, vanno effettuate entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state effettivamente sostenute.
16.2 Decorso tale termine non saranno ritenute ammissibili e saranno considerate a tutti gli effetti prescritte.
TITOLO VII – NORME FINALI
Art.17 - Abrogazione
17.1 Con l’approvazione del presente testo vengono espressamente abrogati i precedenti:
a) regolamento approvato dal Consiglio Nazionale di Riva del Garda del 8 maggio 2004, come successivamente integrato dal Consiglio Nazionale di Aglientu del 22 settembre 2006;
b) regolamento approvato dal Consiglio Nazionale di Ostia del 13 gennaio 2008.
Art.18 – Decadenza
18.1 Tutti gli organi periferici, compresi quelli che in tale data non saranno giunti alla loro scadenza naturale, decadono espressamente il primo giorno del secondo semestre dell’anno in cui è convocata l’Assemblea Nazionale elettiva per il rinnovo degli Organi Centrali dell’UNPLI salvo che non siano stati rinnovati nel primo semestre dell’anno stesso.
Il comma precedente non è applicabile in caso di Assemblee Nazionali inframandato per l’elezione del Presidente o di Organi Centrali diversi dal Consiglio Nazionale















