Dal 1 gennaio 2013 entrano in vigore ulteriori limitazioni alla possibilità di ricevere contributi dalle Amministrazioni Pubbliche.
Una comunicazione al riguardo è stata già data con la newsletter del 13/11/2012. In sostanza, il comma 6 dell'art. 4 del DL 6/7/2012 (spending review) infatti dal 1.1.2013 impone alle pubbliche amministrazioni:
- l'acquisizione di servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformita' con la disciplina comunitaria ( necessario seguire le procedure per gli appalti )
- il divieto di concedere contributi alle associazioni ( ivi comprese le proloco ) che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito.
Ulteriori restrizioni entreranno in vigore dal 1.1.2014, tra cui la impossibilità di affidare direttamente servizi anche con convenzioni.
Unica eccezione possibile per le pro loco è :
essere iscritte nei registri Nazionale o Regionali previsti dalla 383/2000 (Associazioni di Promozione Sociale o APS).
Si allega doumentazione in merito, che si suggerisce di trasmettere alle pro loco.
So che in genere non piace leggere, ma solo alcuni ordini di frati e monaci, e solo quando mangiano, hanno un confratello che legge per gli altri .
Ho diviso pertanto la comunicazione in tre parti :
- sintetica, in pratica il testo di questa e-mail
- testo del DL 65, con alcune note e riferimenti normativi
- note su quanto previsto dal Dl 65
A cura del Vice Presidente UNPLI
Mauro Giannarelli






